Con quasi 600.000 infortuni denunciati ogni anni e circa 1.200 vittime, l'Italia ha ancora molta strada da fare per rendere il mondo del lavoro un luogo dove la sicurezza dei lavoratori ha la priorità assoluta. E questo nonostante un sistema di leggi che tende a promuovere la formazione alla sicurezza del lavoratore, con numerosi e stringenti obblighi.
In questo articolo parleremo proprio di formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, con un particolare focus su ciò che dice la normativa e in particolare sulle ultime novità di legge introdotte dall'Accordo Stato-Regioni 2025.
Sintesi in breve:
- Normativa di riferimento: Il D.lgs 81/2008 (Testo Unico) stabilisce gli obblighi formativi, mentre l'Accordo Stato-Regioni 2025 ne definisce durata e contenuti specifici.
- Destinatari della formazione: Tutti i lavoratori dipendenti, con percorsi specifici per ruolo (lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP) e livello di rischio.
- Durata dei corsi: Da 4 ore (formazione generale lavoratori) a 16 ore (datori di lavoro), con aggiornamenti obbligatori ogni 5 anni per alcuni ruoli.
- Sanzioni per inadempienza: Multe da 1.200 a 5.200 euro per lavoratore, arresto da 2 a 4 mesi in caso di recidiva, e sanzioni penali in caso di incidenti gravi.
- Novità 2025: L'Accordo introduce nuove attrezzature nell'elenco formativo obbligatorio (carriponte, escavatori) e amplia le modalità di erogazione a distanza.
Il Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro, la base normativa da cui partire
Il decreto legislativo 81/2008, meglio noto come Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro, è la base normativa per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il Testo Unico ha lo scopo di unificare e armonizzare tutte le leggi relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro, anche in base alle direttive europee.
La norma introduce 21 misure generali di prevenzione e sicurezza che si applicano a tutti i lavoratori. Tra queste, ben tre punti sono dedicati al tema della formazione e dell'informazione.
Non solo, ma identifica e definisce diverse figure chiave nei luoghi di lavoro in relazione al loro ruolo e alle loro responsabilità nella protezione della sicurezza e della salute di tutti:
- Il lavoratore – ovvero il principale destinatario delle misure, ha l'obbligo di collaborare al fine di assicurare la sicurezza propria e altrui.
- Il datore di lavoro – è il responsabile della sicurezza e della conformità normativa del luogo di lavoro di cui è titolare.
- Il dirigente – deve assicurare che le misure di prevenzione degli infortuni siano attuate.
- Il preposto – tale figura ha l'incarico di vigilare affinché la normativa in materia di sicurezza sia rispettata dai lavoratori.
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) – spesso, ma non necessariamente, una figura esterna all'azienda in possesso di specifici requisiti (in linea con quanto previsto dall'articolo 32 del Testo Unico), ha compiti organizzativi e di coordinamento per quanto riguarda le misure di prevenzione e di protezione dai rischi.
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) – eletto dai lavoratori, ha il compito di rappresentarli per tutte quelle questioni che riguardano salute e sicurezza.
- Il Medico Competente – incaricato dalla sorveglianza sanitaria, ha il compito di valutare i rischi nell'impresa in collaborazione con il datore di lavoro.
Ognuna di queste figure ha responsabilità precise, ed è quindi destinataria di una specifica formazione obbligatoria.
L'articolo 37 comma 2 del Testo Unico stabilisce che le caratteristiche di tale formazione, vale a dire la durata e i contenuti obbligatori, vanno definiti attraverso un Accordo da definire nel corso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
L'ultimo di tali Accordi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025.
L'Accordo Stato-Regioni 2025
L'Accordo Stato-Regioni 2025 stabilisce i criteri aggiornati per tutta una serie di questioni che riguardano i corsi di formazione obbligatori in sicurezza sul lavoro. Tra queste ci sono:
- I soggetti formatori, suddivisi tra istituzionali, accreditati e altri (come fondi interprofessionali di settore, sindacati, e via dicendo).
- I requisiti dei docenti autorizzati a erogare la formazione.
- Le modalità di erogazione dei corsi di formazione, incluse le verifiche finali obbligatorie e le possibilità di formazione a distanza.
- I contenuti e la durata dei corsi per tutte le diverse tipologie di soggetti in termini generali e specifici, vale a dire per tutti quei settori e quelle attrezzature che prevedono una formazione specifica in virtù dei rischi che comportano.
Com'è facile comprendere, la formazione è tanto più lunga e ricca di nozioni quante più sono le responsabilità delle figure destinatarie.
Riassumere tutti i dettagli contenuti nell'Accordo sarebbe troppo lungo, ma diamo un quadro completo sul numero di ore e sui contenuti della formazione generale, sottolineando che diversi settori e mansioni possono prevedere una formazione specifica rischio aggiuntiva.
Nota:
L'Accordo Stato-Regioni 2025 prevede l'introduzione di nuove attrezzature nell'elenco di quelle il cui uso richiede una formazione obbligatoria. Tra queste, ad esempio, carriponte ed escavatori, che si aggiungono alle attrezzature già normate come carrelli elevatori, piattaforme aeree e gru.
Tabella riepilogativa: durata e aggiornamento dei corsi per ruolo
Ruolo | Durata minima | Aggiornamento | Contenuti chiave |
---|---|---|---|
Lavoratori | 4 ore (generale) + ore variabili (specifica rischio) | Ogni 6 anni | Concetti base, diritti/doveri, prevenzione |
Preposti | 12 ore | Ogni 5 anni | Gestione sicurezza, comunicazione, vigilanza |
Dirigenti | 12 ore (+6 ore cantieri) | Ogni 5 anni | Responsabilità civile/penale, gestione appalti |
Datori di lavoro | 16 ore (+6 ore cantieri) | Ogni 5 anni | Sorveglianza sanitaria, gestione emergenze |
RSPP/ASPP | 28 ore (Modulo A) + 48 ore (Modulo B) + 24 ore (Modulo C, solo RSPP) | Variabile per settore | Valutazione rischi, normativa, gestione formazione |
Antincendio | 4 ore (Livello 1) / 8 ore (Livello 2) / 16 ore (Livello 3) | Ogni 5 anni | Teoria + pratica gestione emergenze |
La formazione generale per i lavoratori
Durata minima: 4 ore (formazione generale) + ore variabili in base al livello di rischio (basso, medio, alto)
Contenuti:
- Concetti come pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Sistema di partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti presenti in azienda
- Organismi di vigilanza, assistenza e controllo
Formazione specifica rischio:
- Rischio basso: 4 ore aggiuntive (totale 8 ore)
- Rischio medio: 8 ore aggiuntive (totale 12 ore)
- Rischio alto: 12 ore aggiuntive (totale 16 ore)
L'aggiornamento è obbligatorio ogni 6 anni con un corso di 6 ore.
La formazione generale per i preposti
Durata minima: 12 ore
Contenuti:
- Un modulo giuridico normativo sui compiti e gli obblighi del preposto, così come sulle relazioni tra i vari soggetti del sistema di prevenzione
- Un modulo di gestione e organizzazione della sicurezza
- Un modulo sulla valutazione delle situazioni di rischio e sul controllo della corretta esecuzione delle misure preventive da parte dei lavoratori
- Un modulo su comunicazione e informazione, con tecniche e strumenti per comunicare con i lavoratori e sensibilizzarli sull'importanza delle misure di prevenzione, in particolare in riferimento ai lavoratori neoassunti, quelli con contratto interinale o quelli non di madrelingua italiana
L'aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni.
La formazione generale per i dirigenti
Durata minima: 12 ore (+ 6 ore aggiuntive per cantieri)
Contenuti:
- Un modulo giuridico normativo sulle norme di legge in materia di salute e sicurezza, la responsabilità civile e penale del dirigente, e altri punti essenziali
- Un modulo di gestione e organizzazione della sicurezza
- Un modulo sui compiti specifici del dirigente in relazione alla salute e alla sicurezza sul lavoro, inclusi gli obblighi relativi ai contratti di appalto
- Un modulo su comunicazione, formazione, informazione e consultazione dei lavoratori
È previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore specifico per i cantieri per tutti quei dirigenti impiegati in questa tipologia di luogo di lavoro.
L'aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni.
La formazione generale per i datori di lavoro
Durata minima: 16 ore (+ 6 ore aggiuntive per cantieri)
Contenuti:
- Un modulo giuridico normativo sulle norme di legge in materia di salute e sicurezza, la responsabilità civile e penale del datore di lavoro, e altri punti essenziali
- Un modulo di gestione e organizzazione della sicurezza con informazioni sul rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge su attrezzature, luoghi di lavoro, gestione delle emergenze, sorveglianza sanitaria e molto altro
Anche qui è previsto un modulo aggiuntivo sui cantieri della durata di 6 ore.
L'aggiornamento è obbligatorio ogni 5 anni con un corso di 6 ore.
Corso di formazione per le figure di responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP e ASPP)
I corsi per RSPP e ASPP sono articolati in tre moduli. Vediamoli uno per uno:
MODULO A:
- Durata minima: 28 ore
- Contenuti: Si tratta di un corso base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP, propedeutico ai moduli successivi. Affronta temi come la normativa generale e specifica in tema di salute e di sicurezza, i diversi soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i principali rischi e misure, gli obblighi di formazione, informazione e addestramento, le metodologie per la valutazione del rischio.
MODULO B:
- Durata minima: 48 ore
- Contenuti: Affronta i rischi produttivi dei diversi settori, ad eccezione di quelli che prevedono moduli di specializzazione ulteriori. Orientato alla risoluzione dei problemi, così come all'analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione degli interventi preventivi, si concentra sull'approfondire le informazioni relative ai diversi livelli di rischio (basso, medio, alto).
MODULO C (solo per RSPP):
- Durata minima: 24 ore
- Contenuti: Tale modulo offre le conoscenze necessarie per progettare e gestire processi formativi nei diversi ambiti di lavoro, per pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, per utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti.
Buono a sapere
Alcuni titoli di studio specifici (ad esempio, laurea in ingegneria della sicurezza o architettura con specializzazione in sicurezza) costituiscono ragione di esonero dalla frequentazione del Modulo A e B dei corsi obbligatori RSPP/ASPP. Tuttavia, il Modulo C rimane obbligatorio per i Responsabili.
La formazione antincendio
Normata dal D.M. 2 settembre 2021, prevede corsi su tre diversi livelli indicati dai numeri 1, 2 e 3 (che vanno a sostituire la vecchia denominazione di rischio basso, medio e alto).
Per ogni livello, si include una parte teorica e una parte pratica. È indirizzata agli addetti alla gestione dell'emergenza antincendio, e va aggiornata ogni 5 anni.
Il volume di ore è così articolato:
- Livello 1 (prima rischio basso): 4 ore
- Livello 2 (prima rischio medio): 8 ore
- Livello 3 (prima rischio alto): 16 ore
Le sanzioni per chi non rispetta la normativa sulla formazioni di sicurezza
L'articolo 37 del Testo Unico stabilisce le sanzioni per il mancato rispetto della normativa relativa alla formazione di sicurezza. L'inadempienza può comportare conseguenze di diverso tipo:
Sanzioni pecuniarie
Sono previste multe dai 1.200 ai 5.200 euro per ogni lavoratore che ha ricevuto una formazione carente o non l'ha ricevuta per nulla. L'ammontare può essere superiore in caso di condizioni di lavoro particolarmente rischiose.
Sanzioni penali
Laddove l'inadempienza alla normativa è collegata a incidenti più o meno gravi, sono previste sanzioni penali che includono:
- Arresto da 2 a 4 mesi per il datore di lavoro inadempiente
- Ammenda aggiuntiva che può arrivare fino a 6.400 euro
- Nei casi più gravi: lesioni colpose o omicidio colposo
Cause civili
Il datore di lavoro può essere chiamato a risarcire i danni collegati alla formazione mancante o carente, con importi che variano in base alla gravità dell'incidente e alle conseguenze per il lavoratore.
Attenzione
Le sanzioni aumentano in caso di recidiva e per lavoratori esposti a rischi particolari. L'inadempienza collegata a infortuni gravi può comportare sanzioni penali fino all'arresto di 4 mesi e ammenda fino a 6.400 euro, oltre a possibili accuse di omicidio colposo in caso di incidenti mortali.
Si aggiungono poi naturalmente anche i danni per la reputazione dell'azienda, oltre a una maggiore probabilità di subire controlli da parte degli organi di vigilanza. In caso di recidiva, le sanzioni sono ulteriormente aumentate.
La gestione documentale e la firma digitale a supporto della formazione obbligatoria
Le aziende che gestiscono la formazione obbligatoria di sicurezza devono affrontare una serie di adempimenti documentali complessi:
- Registri formativi da compilare e conservare per ogni corso
- Attestati di frequenza da firmare e archiviare
- Verbali di verifica dell'apprendimento
- Documentazione di aggiornamento periodico
- Comunicazioni con enti formatori e lavoratori in sedi diverse
Per semplificare questi processi, sempre più aziende si affidano a strumenti digitali:
LMS e strumenti per l'e-learning
In molti casi, dall'Accordo Regioni, la formazione può essere svolta a distanza, con l'utilizzo di tool di e-learning come aule virtuali, corsi online e sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS). Questo è particolarmente utile per la formazione generale e per gli aggiornamenti periodici.
A notare
L'Accordo Stato-Regioni 2025 ha ampliato le modalità di erogazione a distanza per molti corsi di formazione sicurezza, rendendo più flessibile l'accesso alla formazione per le aziende con sedi distribuite sul territorio.
Strumenti di creazione video
I video sono oggi la modalità di fruizione favorita dai lavoratori per la formazione, specialmente per contenuti dimostrativi e procedure operative.
La firma elettronica per la gestione documentale
Una soluzione de firma elettronica può semplificare notevolmente la gestione della documentazione relativa ai corsi di formazione sicurezza:
- Firma dei registri formativi: I registri presenza possono essere firmati digitalmente da docenti e partecipanti, garantendo tracciabilità e conformità al D.lgs 81/2008.
- Attestati di frequenza: Gli attestati possono essere emessi e firmati digitalmente, riducendo i tempi di consegna da giorni a pochi minuti.
- Gestione multi-sede: Per aziende con lavoratori distribuiti in diverse sedi, la firma elettronica elimina la necessità di trasferte solo per firmare documenti formativi, riducendo costi e tempi.
- Archiviazione conforme: I documenti firmati elettronicamente hanno pieno valore legale e possono essere archiviati in modo sicuro e facilmente recuperabile in caso di ispezioni.
Noi di Yousign abbiamo ideato una soluzione di firma elettronica studiata per supportare le aziende nelle loro operazioni di firma, assicurando conformità, praticità e versatilità in linea con le esigenze delle imprese che devono gestire processi formativi complessi.
La nostra piattaforma permette di:
- Inviare documenti per la firma a più destinatari contemporaneamente
- Tracciare ogni fase del processo di firma
- Archiviare automaticamente i documenti firmati
- Garantire la conformità normativa secondo gli standard eIDAS
Conclusione
La formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela dei lavoratori e per la conformità normativa delle aziende italiane. Con l'entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni 2025, il quadro normativo si è ulteriormente rafforzato, introducendo nuovi obblighi e ampliando le possibilità di formazione a distanza.
Le sanzioni per l'inadempienza sono severe e possono comportare conseguenze economiche e penali significative. Per questo motivo, è essenziale che datori di lavoro, dirigenti e preposti conoscano gli obblighi formativi e si dotino di strumenti efficaci per gestire la documentazione e la tracciabilità dei corsi.
FAQ
Quali sono gli obblighi di legge riguardanti la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro?
Il Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro (Decreto legislativo 81/2008) è il quadro di riferimento per quanto riguarda gli obblighi di formazione. Il D.lgs 81/2008 indica i diversi soggetti destinatari della formazione, così come le sanzioni per il mancato rispetto delle indicazioni di legge. Per quanto riguarda i dettagli e le caratteristiche della formazione per ciascun soggetto, questi sono stabiliti nell'Accordo Stato-Regioni, l'ultimo dei quali è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025 ed è entrato in vigore nell'estate del 2025.
Quali lavoratori sono soggetti alla formazione obbligatoria?
Tutti i lavoratori dipendenti devono seguire una formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza. Tale formazione cresce di complessità e lunghezza in base al livello di rischio (basso, medio, alto) associato alle mansioni svolte. La formazione generale per i lavoratori non soggetti a particolari rischi si articola in 4 ore, a cui si aggiungono ore variabili di formazione specifica. Sono soggetti all'obbligo anche i lavoratori autonomi che operano in ambienti dove si verificano determinati rischi.
Quali sanzioni esistono per la mancata conformità ai requisiti di formazione?
Le sanzioni variano in tipologia e gravità. Le sanzioni pecuniarie vanno da 1.200 a 5.200 euro per ogni lavoratore in caso di formazione mancante o carente, con importi superiori in caso di recidiva o rischi particolari. Le sanzioni penali includono arresto da 2 a 4 mesi e ammenda fino a 6.400 euro, con possibili accuse di lesioni colpose o omicidio colposo in caso di incidenti gravi. Inoltre, il datore di lavoro può dover pagare risarcimenti alle vittime di infortuni collegati alla carenza formativa.
In che modo le aziende possono implementare dei programmi formativi efficaci?
La legge stabilisce chi sono i soggetti autorizzati a offrire la formazione obbligatoria: soggetti istituzionali (Ministeri, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Università, INAIL), soggetti accreditati in linea con il modello di accreditamento regionale, e altri soggetti come sindacati, fondi interprofessionali di settore e organismi paritetici. Le aziende devono scegliere enti formatori qualificati e garantire la tracciabilità della formazione attraverso registri e attestati conformi.
Quali sono le novità introdotte dall'Accordo Stato-Regioni 2025?
L'Accordo 2025 introduce diverse novità: l'ampliamento delle attrezzature che richiedono formazione obbligatoria (carriponte, escavatori), la maggiore flessibilità nelle modalità di erogazione a distanza per alcuni corsi, l'aggiornamento dei requisiti per i docenti formatori, e la razionalizzazione delle verifiche finali obbligatorie. Inoltre, chiarisce meglio i criteri per l'esonero dalla formazione in caso di possesso di titoli di studio specifici.
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