Partecipare alle gare d'appalto pubbliche in Italia è diventato un processo completamente digitale. Dal 1° gennaio 2024, la digitalizzazione è obbligatoria per tutte le procedure di approvvigionamento pubblico, secondo il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). Per le imprese, questo significa dover padroneggiare l'uso della firma elettronica per presentare offerte valide e conformi.
Ma quali tipi di firma elettronica sono accettati? Quali documenti devono essere firmati? Come evitare errori che possono portare all'esclusione dalla gara? Questa guida completa risponde a tutte le vostre domande sulla firma elettronica negli appalti pubblici e sulle gare telematiche del 2026.
Riassunto in breve:
- Digitalizzazione obbligatoria: Dal 1° gennaio 2024, tutte le procedure di gara devono essere gestite tramite piattaforme certificate (MEPA, SINTEL, START, etc.)
- Firma elettronica qualificata: La firma elettronica qualificata (FEQ) o la firma digitale sono generalmente richieste per l'offerta economica e i documenti contrattuali
- Formati accettati: PAdES e CAdES sono i formati standard, ma è fondamentale verificare le specifiche di ogni piattaforma
- Rischi di esclusione: Firma mancante, certificato scaduto, formato errato o persona non autorizzata a firmare possono comportare l'esclusione automatica
- BDNCP e FVOE: Tutti gli operatori economici devono utilizzare il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico per centralizzare i propri documenti di gara
Che cos'è la firma elettronica negli appalti pubblici?
La firma elettronica è il meccanismo digitale che garantisce l'autenticità, l'integrità e la provenienza dei documenti presentati nelle gare telematiche. Nel contesto degli appalti pubblici italiani, sostituisce la firma autografa tradizionale e conferisce piena validità giuridica ai documenti.
I tre livelli di firma elettronica (FES, FEA, FEQ)
Il Regolamento eIDAS (UE 910/2014), direttamente applicabile in Italia dal 1° luglio 2016, definisce tre livelli di firma elettronica:
Firma Elettronica Semplice (FES)
Dati in forma elettronica allegati o connessi ad altri dati (ad esempio login/password, OTP). Valore probatorio valutato liberamente dal giudice. Non è generalmente accettata per la sottoscrizione di offerte negli appalti pubblici.
Firma Elettronica Avanzata (FEA)
Collegata unicamente al firmatario, consente l'identificazione e garantisce l'integrità del documento. In alcuni casi può essere accettata se prevista dal disciplinare di gara.
Firma Elettronica Qualificata (FEQ)
FEA basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato (QTSP). Ha lo stesso valore giuridico di una firma autografa ed è la soluzione più sicura per gli appalti pubblici.
Tipo di firma | Validità giuridica | Uso negli appalti | Costo indicativo | Certificato richiesto |
|---|---|---|---|---|
FES | Liberamente valutata | ❌ Non accettata | Gratuito | No |
FEA | Equivalente se requisiti rispettati | ⚠️ Solo se prevista | Variabile | Standard |
FEQ/Digitale | Equivalente firma autografa | ✅ Standard | Qualificato (QTSP) |
Firma digitale vs firma elettronica qualificata
In Italia esiste una specificità: la firma digitale, definita dall'articolo 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD - D.Lgs. 82/2005). Si tratta di un tipo particolare di firma elettronica qualificata basata su crittografia asimmetrica.
Nella pratica, firma digitale e firma elettronica qualificata sono considerate equivalenti ai fini degli appalti pubblici. Entrambe garantiscono:
- Autenticità (chi ha firmato)
- Integrità (il documento non è stato modificato)
- Non ripudio (impossibilità di negare la firma)
Buono a sapersi
I file firmati in formato CAdES (.p7m) non sono direttamente leggibili. È necessario un software di verifica (gratuito presso Aruba, Namirial, InfoCert) per visualizzare il contenuto originale.
Il quadro normativo italiano per le gare telematiche
La trasformazione digitale degli appalti pubblici italiani poggia su un solido quadro normativo europeo e nazionale.
Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023)
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), entrato in vigore il 1° aprile 2023, ha reso obbligatoria la digitalizzazione del ciclo di vita completo dei contratti pubblici. Gli articoli chiave includono:
- Articolo 19: Principi e diritti digitali, principio "once only"
- Articolo 21: Ciclo di vita digitale in 5 fasi (programmazione, selezione, esecuzione, rendicontazione, controllo)
- Articolo 23: Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)
- Articolo 25: Piattaforme di approvvigionamento digitale certificate
- Articolo 70: Equipollenza tra firma digitale e firma autografa accompagnata da documento d'identità
Importante
Dal 1° gennaio 2024, la digitalizzazione è obbligatoria per tutte le procedure di gara. Le piattaforme cartacee non sono più ammesse. La pubblicità legale avviene esclusivamente tramite BDNCP, sostituendo la Gazzetta Ufficiale.
Secondo l'articolo 70, le stazioni appaltanti possono accettare tre modalità equivalenti:
- Firma digitale o firma elettronica qualificata
- Firma autografa scannerizzata accompagnata da copia del documento d'identità
- Trasmissione tramite PEC (Posta Elettronica Certificata)
Tuttavia, la maggior parte dei disciplinari di gara richiede esplicitamente la firma elettronica qualificata o digitale per garantire maggiore sicurezza e tracciabilità.
Regolamento eIDAS e normativa europea
Il Regolamento eIDAS (UE 910/2014) stabilisce il quadro giuridico per l'identificazione elettronica e i servizi fiduciari in tutta l'Unione Europea. Dal 1° luglio 2016, è direttamente applicabile in Italia e garantisce il riconoscimento transfrontaliero delle firme elettroniche qualificate.
Secondo la Commissione Europea, il Regolamento eIDAS garantisce che una firma elettronica qualificata rilasciata in un paese membro sia riconosciuta e accettata in tutta l'UE, facilitando la partecipazione transfrontaliera agli appalti pubblici.
Nel 2024 è entrato in vigore eIDAS 2.0 (Regolamento UE 2024/1183), che introduce il European Digital Identity Wallet (EUDIW) – un'identità digitale europea che permetterà entro fine 2026 di firmare documenti direttamente da smartphone, senza token USB o smart card.
Il ruolo di ANAC e AgID
Due autorità italiane giocano un ruolo cruciale nella governance degli appalti digitali:
ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)
Gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), obbligatoria dal 1° gennaio 2024. ANAC certifica le piattaforme di gara, vigila sulla conformità delle procedure di affidamento e può comminare sanzioni da 500€ a 5.000€ per violazione.
AgID (Agenzia per l'Italia Digitale)
Definisce le regole tecniche per la firma elettronica, la conservazione digitale e l'interoperabilità delle piattaforme. La Determinazione AgID 267/2025 (31 dicembre 2025) ha introdotto le "Regole Tecniche 2.0" che impongono nuovi requisiti di certificazione per le piattaforme di approvvigionamento digitale.
Come funzionano le piattaforme di approvvigionamento digitale
Le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD) sono i sistemi informatici attraverso cui le stazioni appaltanti pubblicano i bandi e gli operatori economici presentano le loro offerte.
MEPA e le piattaforme regionali
MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)
Gestito da Consip, il MEPA è la piattaforma nazionale per acquisti sotto soglia comunitaria. Offre oltre 270 categorie merceologiche e diverse modalità di acquisto (Ordine Diretto, Trattativa Diretta, Richiesta di Offerta).
Dal marzo 2024, MEPA accetta sia il formato CAdES che PAdES per la firma dei documenti. L'accesso richiede obbligatoriamente SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE).
Piattaforma | Regione/Ambito | Formati firma | Limite file | Particolarità |
|---|---|---|---|---|
MEPA | Nazionale (Consip) | SPID/CIE obbligatorio | ||
SINTEL | Lombardia (ARIA) | CAdES + PAdES | Variabile | |
START | Toscana | CAdES + PAdES | Albo Fornitori centralizzato | |
EmPULIA | Puglia (InnovaPuglia) | CAdES + PAdES | Hash unico per sicurezza | |
SardegnaCAT | Sardegna | CAdES + PAdES | Variabile | Aggiornato dicembre 2025 |
Ogni piattaforma ha requisiti tecnici specifici (dimensione massima file, formati accettati, modalità di firma). È fondamentale consultare il manuale operativo di ogni piattaforma prima di partecipare.
BDNCP e FVOE: gli strumenti obbligatori
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)
Dal 1° gennaio 2024, la BDNCP sostituisce la Gazzetta Ufficiale come strumento di pubblicità legale. Tutte le procedure di gara devono essere pubblicate sulla piattaforma gestita da ANAC. Il sistema garantisce la tracciabilità completa del ciclo di vita dei contratti, dalla programmazione al collaudo.
Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)
Il FVOE versione 2.0, operativo da gennaio 2024, è lo spazio personale di ogni operatore economico dove vengono centralizzati tutti i documenti necessari per partecipare alle gare (certificazioni, visure camerali, DURC, attestazioni SOA, etc.).
La versione 2.0 semplifica l'accesso e l'interoperabilità tra piattaforme, applicando il principio "once only": i documenti vanno caricati una sola volta e vengono automaticamente accessibili a tutte le stazioni appaltanti per la verifica dei requisiti di partecipazione.
Guida pratica: come firmare i documenti di gara
Presentare un'offerta valida richiede la corretta firma dei documenti secondo le modalità previste dal disciplinare di gara.
Documenti che richiedono la firma elettronica
I documenti che generalmente devono essere firmati digitalmente includono:
Obbligatoriamente:
- Offerta economica
- DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
- Dichiarazioni sostitutive
- Capitolato tecnico / Offerta tecnica (se previsto)
- Patto di integrità
Per Raggruppamenti Temporanei d'Imprese (RTI):
- Mandato collettivo con rappresentanza (autenticato da notaio)
- Procura speciale (se si delega la firma)
- Tutti i membri del RTI devono firmare, non solo la mandataria
Attenzione
L'assenza di firma di tutti i membri del RTI è considerata causa di esclusione non sanabile secondo la giurisprudenza recente (Consiglio di Stato 6068/2025). Assicurarsi che ogni membro del raggruppamento firmi digitalmente i documenti richiesti.
Formati accettati: PAdES vs CAdES
Due formati di firma elettronica sono comunemente accettati nelle gare italiane:
PAdES (PDF Advanced Electronic Signature)
La firma è integrata direttamente nel PDF, che rimane leggibile normalmente. È il formato più user-friendly e sempre più adottato dalle piattaforme moderne. Ideale per documenti che devono essere visualizzati immediatamente.
CAdES (CMS Advanced Electronic Signature)
Il documento viene "incapsulato" in una busta crittografica con estensione .p7m. Il file risultante non è direttamente visualizzabile senza software specifico, ma è il formato tradizionale più diffuso e universalmente accettato.
Quale scegliere?
Verificare sempre le specifiche del disciplinare di gara e del manuale operativo della piattaforma. Alcune piattaforme accettano entrambi, altre specificano un formato preciso. In caso di dubbio, CAdES resta il formato più sicuro e universalmente accettato.
Buono a sapersi
Il formato PAdES permette di visualizzare il documento firmato direttamente, mentre CAdES richiede un software di verifica per "estrarre" il file originale. Tuttavia, entrambi hanno identica validità giuridica secondo il Regolamento eIDAS.
Step-by-step per firmare correttamente
Passo 1: Verificare il certificato
Prima di procedere, verificare che il proprio certificato di firma digitale sia:
- Valido (non scaduto)
- Non revocato
- Rilasciato da un QTSP presente nella Trusted List italiana di AgID
Buono a sapersi
Verificate sempre la validità del vostro certificato almeno una settimana prima della scadenza della gara. Un certificato scaduto può comportare l'esclusione (vedi sezione "Errori da evitare" per dettagli giurisprudenza).
Passo 2: Preparare i documenti
- Salvare tutti i documenti in formato definitivo
- Non aprire i file dopo la firma (causa errori di validazione)
- Rinominarli correttamente secondo le specifiche della piattaforma (evitare caratteri speciali, accenti, spazi)
Passo 3: Firmare
- Utilizzare il proprio software di firma (Aruba Sign, Namirial, Infocert, etc.)
- Selezionare il formato richiesto (PAdES o CAdES)
- Aggiungere la marca temporale qualificata se richiesta dal disciplinare (obbligatoria per contratti di avvalimento secondo alcune interpretazioni giurisprudenziali)
Passo 4: Verificare
Prima del caricamento, utilizzare un software di verifica (gratuiti: Adobe Reader per PAdES, verificatori online per CAdES) per controllare che la firma sia valida e il certificato non scaduto.
Passo 5: Caricare sulla piattaforma
- Caricare i documenti firmati almeno 24-48 ore prima della scadenza
- Evitare di attendere l'ultimo momento (rischio sovraccarico server)
- Conservare la ricevuta di avvenuta presentazione e tutti i log di sistema
Semplificate la gestione delle firme elettroniche con Yousign
Scoprite come Yousign può ottimizzare i vostri processi di firma per gli appalti pubblici e molto altro

Errori da evitare e rischi di esclusione
Anche un piccolo errore nella firma può causare l'esclusione automatica dalla gara. Ecco gli errori più comuni.
Le cause più comuni di esclusione
1. Certificato scaduto o revocato
Attenzione critica
Il TAR Umbria (sentenza 198/2025) ha considerato il certificato scaduto come irregolarità sanabile, ma si tratta di una decisione rivoluzionaria e isolata. Non esiste consenso nazionale e la maggioranza dei TAR continua ad applicare l'esclusione automatica. Questa giurisprudenza non fa ancora autorità e potrebbe essere contraddetta.
Raccomandazione assoluta: verificare SEMPRE la validità del certificato con almeno 7-10 giorni di anticipo dalla scadenza della gara. Non fare affidamento sul soccorso istruttorio per questo vizio.
2. Firma di persona non autorizzata
La firma da parte di persona priva di poteri comporta l'esclusione secondo giurisprudenza consolidata (TAR Sicilia 2470/2025). Verificare che i poteri risultino dalla visura camerale aggiornata (i disciplinari specificano generalmente un periodo di validità compreso tra 30 e 90 giorni; verificare sempre le indicazioni specifiche del bando).
3. Formato errato
Caricare un formato non previsto dal disciplinare (es. PAdES quando è richiesto CAdES) può portare all'esclusione se la piattaforma rifiuta il file o se il disciplinare specifica "pena esclusione".
4. File corrotto o illeggibile
Problemi tecnici durante il processo di firma possono danneggiare il file. Sempre verificare prima del caricamento. Il Consiglio di Stato (sentenza 661/2026) ha stabilito il principio di autoresponsabilità digitale: l'operatore economico è responsabile dell'uso corretto della piattaforma.
5. Assenza marca temporale
Alcuni contratti (es. contratti di avvalimento) possono richiedere esplicitamente la marca temporale qualificata. Verificare il disciplinare e, in caso di dubbio, aggiungere sempre la marca temporale per massima sicurezza giuridica.
Attenzione
Una firma mancante sull'offerta economica o tecnica, se espressamente richiesta dal disciplinare con formula "pena esclusione", comporta l'esclusione automatica non sanabile. Verificate sempre attentamente tutti i documenti prima del caricamento.
Raggruppamenti temporanei (RTI): chi deve firmare?
La questione della firma nei RTI è delicata e la giurisprudenza è in evoluzione. Secondo il Consiglio di Stato:
- Sentenza 6068/2025: L'assenza di firma di tutti i membri del RTI non è sanabile tramite soccorso istruttorio e causa esclusione.
- Sentenza 4877/2025: La firma autografa dei mandanti (con documento d'identità) può essere accettata se prevista dal disciplinare.
- Raccomandazione prudente: Far firmare tutti i membri del RTI con firma elettronica qualificata o digitale. Il mandato collettivo deve essere autenticato da notaio (scrittura privata autenticata, art. 68 D.Lgs. 36/2023).
Il soccorso istruttorio: cosa è sanabile?
Il soccorso istruttorio è l'istituto previsto dall'articolo 101 del D.Lgs. 36/2023 che consente alle stazioni appaltanti di richiedere all'operatore economico la regolarizzazione di irregolarità formali nei documenti presentati.
Irregolarità sanabili tramite soccorso istruttorio:
- Dichiarazioni mancanti o incomplete (non l'offerta tecnica/economica)
- Certificazioni scadute da rinnovare
- Errori materiali e omissioni formali
- Mancanza di documentazione a comprova dei requisiti già dichiarati
Irregolarità NON sanabili (causano esclusione automatica):
- Assenza di firma sull'offerta economica o tecnica (se richiesta)
- Mancanza requisiti di partecipazione ab origine
- Assenza firma di tutti i membri RTI
- Modifiche sostanziali all'offerta tecnica o economica
- Carenze originarie delle qualificazioni
Procedura:
- La stazione appaltante concede 5-10 giorni (termine perentorio)
- Una sola volta per operatore (non reiterabile)
- La regolarizzazione ha effetto retroattivo
Buono a sapersi
Il soccorso istruttorio segue un'interpretazione sempre più "sostanzialista" secondo la recente giurisprudenza (Consiglio di Stato 1620/2025), privilegiando il principio del "favor participationis" quando possibile, ma i limiti restano stringenti per le carenze sostanziali.
Soluzioni e strumenti per operatori economici
Per partecipare efficacemente alle gare telematiche, è necessario dotarsi degli strumenti giusti.
Prestatori qualificati (QTSP) italiani:
- InfoCamere (Camere di Commercio): CNS, firma digitale, marca temporale
- Aruba PEC: firma remota con OTP, smart card, servizi di conservazione
- Namirial: firma, PEC, conservazione a norma (QPRES)
- InfoCert: soluzioni complete per gare pubbliche
- Poste Italiane: firma remota e marca temporale
Costi indicativi 2026:
- Firma remota con OTP mobile: 45-50€ + IVA/anno
- Smart Card o Token USB: 40-70€ + IVA (validità 3 anni)
- Marca temporale: 0,12-0,46€ per marca (a seconda del volume)
Software di gestione gare:
- Net4market: piattaforma SaaS per gestire tutte le fasi delle gare
- Soluzioni di firma massiva per documenti multipli
- Monitoring automatico scadenze certificati
- Integrazione con FVOE e BDNCP
Domande frequenti (FAQ)
Posso usare la firma elettronica avanzata invece della qualificata?
Dipende dal disciplinare di gara. La maggior parte delle gare pubbliche richiede esplicitamente firma elettronica qualificata (FEQ) o firma digitale. Verificare sempre le specifiche del bando. Solo alcuni bandi accettano la FEA o forme equipollenti (firma autografa + documento identità).
Cosa succede se il mio certificato scade durante la gara?
Il certificato deve essere valido al momento della presentazione dell'offerta. Se scade successivamente, durante la valutazione, non dovrebbe comportare problemi. Tuttavia, per evitare contestazioni, meglio avere un certificato con validità residua di almeno 6 mesi.
Devo firmare anche le pagine allegate (documenti di identità, certificazioni)?
Generalmente no, a meno che il disciplinare non lo richieda espressamente. Verificare le specifiche. Documenti come DURC, visure camerali e certificazioni sono già documenti ufficiali e non richiedono ulteriore firma dell'operatore economico.
Posso utilizzare un certificato di firma elettronica di un altro paese UE?
Sì, grazie al Regolamento eIDAS, le firme elettroniche qualificate rilasciate in qualsiasi paese membro UE sono riconosciute in Italia. Tuttavia, verificare che la piattaforma di gara supporti certificati stranieri e che il certificatore sia presente nella EU Trusted List.
Quanto tempo prima della scadenza devo presentare l'offerta?
È fortemente consigliato presentare l'offerta almeno 24-48 ore prima della scadenza. Questo permette di evitare problemi tecnici dell'ultimo momento (sovraccarico server, problemi di connessione) e di avere tempo per eventuali correzioni. Il principio di autoresponsabilità digitale rende l'operatore responsabile della tempestiva presentazione.
Il documento firmato con CAdES (.p7m) non si apre: è normale?
Sì, i file firmati con CAdES hanno estensione .p7m e non sono direttamente leggibili. Per visualizzarli, è necessario utilizzare un software di verifica firma (gratuiti disponibili da Aruba, Namirial, InfoCert) che "estrae" il documento originale dalla busta crittografica.
Conclusione
La firma elettronica è ormai uno strumento indispensabile per partecipare alle gare telematiche degli appalti pubblici italiani. Con la digitalizzazione obbligatoria dal 2024, dominare questi strumenti non è più una scelta, ma una necessità per rimanere competitivi.
Ricordate i punti chiave:
- Utilizzare sempre firma elettronica qualificata o digitale
- Verificare certificato, formato e requisiti specifici del disciplinare
- Caricare i documenti con anticipo (24-48h prima della scadenza)
- Nei RTI, far firmare tutti i membri
- Conservare tutte le ricevute e prove di presentazione
- Familiarizzare con il FVOE e la BDNCP
- Verificare i requisiti specifici di ogni piattaforma (MEPA, SINTEL, START, etc.)
Il principio del soccorso istruttorio può salvare da errori formali, ma è sempre meglio prevenire che correggere. La recente giurisprudenza mostra un'evoluzione verso approcci più "sostanzialisti", privilegiando la certezza assoluta della provenienza rispetto al rigore formale, ma le regole di base restano stringenti.
Yousign offre soluzioni di firma elettronica qualificata conformi al Regolamento eIDAS, pensate per semplificare la gestione documentale delle imprese che partecipano a procedure complesse come gli appalti pubblici. Con Yousign, potete gestire l'intero ciclo di vita delle vostre firme, dalla creazione alla conservazione a norma, in un'unica piattaforma sicura e intuitiva.





