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Aggiornato 13 Feb, 2023

Pubblicato 6 Lug, 2022

Firma elettronicamente i contratti di investimento finanziario

Raffaella Torriero

Raffaella Torriero

Customer Success Officer @Yousign

Illustrazione: Kentaro Hosomi

Indice

Che cos’è un contratto di investimento finanziario e come puoi firmarlo da remoto? Se hai già dimestichezza con l’ambiente degli investimenti in mercati finanziari, troverai questo articolo molto utile! Infatti, vedremo insieme le ultime normative nell’ambito della firma dei contratti di investimento mediante la firma elettronica e tutte le novità sancite dalle recenti decisione della Corte di Cassazione in merito. Sei pronto? Buona lettura!

Sommario:

  • Cos’è un contratto di investimento finanziario?
  • Firmare da remoto un contratto di investimento finanziario: era già possibile?
  • Cosa dice ora la Cassazione?
  • La firma semplice è sufficiente?
  • Ricapitolando

Cos’è un contratto di investimento finanziario?

Iniziamo dalle basi: che cos’è un investimento finanziario? 

Un investimento non è altro che l’impiego di una certa somma di denaro sotto forma di prodotto finanziario, all’interno dei mercati finanziari. Il suo scopo è quello di aumentare quindi la consistenza del proprio patrimonio monetario e non solo. Un investimento finanziario, infatti, può avere diverse forme: azioni, obbligazioni, titoli di stato, buoni fruttiferi postali, etc.

Per poter investire il proprio denaro in una delle tipologie precedentemente descritte, quindi, sarà necessario ricorrere a degli intermediari mediante la stipula di un contratto…un contratto di investimento finanziario! Vediamo più in dettaglio di cosa si tratta.

I contratti di investimento finanziario si dividono in singoli ordini di acquisto ovvero “dichiarazioni negoziali impartite dal risparmiatore alla banca, regolati dall’art. 23 del Testo Unico della Finanza , il quale ne richiede la forma scritta e la consegna di copia al cliente” (fonte: prontoprofessionista.it) - e in contratto quadro che invece regola in maniera più generica il rapporto esistente tra l’intermediario ed il cliente che effettua l’investimento. Gli ordini di acquisto dei singoli strumenti finanziari, quindi, non sono altro che “atti negoziali esecutivi della regolamentazione prevista nel contratto quadro e consistono nella negoziazione delle singole operazioni impartite dal risparmiatore”. (fonte: professionisti.it)

Firmare da remoto un contratto di investimento finanziario: era già possibile?

In generale, al contratto quadro precedentemente descritto, si applica l’articolo 23 del Testo Unico della Finanza (TUF) che sancisce l’obbligo di adottare la forma scritta per i contratti tra clienti ed intermediari con annessa consegna di una copia dello stesso all’investitore. Firmare quindi un contratto quadro da remoto era fisicamente possibile ma, visto che doveva essere sottoscritto in forma cartacea, il processo portava via parecchio tempo a causa dell’organizzazione della logistica di firma, allungando quindi le tempistiche di un investimento per un cliente.

Per ovviare a questo tipo di problemi, la firma elettronica è stata quindi introdotta - seppur con molti dubbi iniziali - durante il processo della stipula di ordini di acquisto e contratti quadro. Fino a non molto tempo fà infatti, non era ancora ben chiaro se la firma elettronica fosse valida da un punto di vista legale per la firma dei contratti di investimento finanziario o a quali tipologie di contratti finanziari potesse essere applicata. La Corte di Cassazione infatti, in un primo momento, aveva ritenuto la firma elettronica un valido strumento solamente per la sottoscrizione dei singoli ordini di investimento e non dei contratti quadro

Cosa dice ora la Cassazione?

Recentemente la Corte di Cassazione si è pronunciata con la decisione 9.4.2021 n. 9413 stabilendo "l'utilizzabilità della Firma Elettronica Semplice per gli ordini di investimento senza la necessità dell’utilizzo della firma elettronica avanzata (FEA) o qualificata (FEQ o nota come firma digitale).” (fonte:docpaperless.com) 

Cio’ vuol dire che per gli ordini di investimento è ora possibile utilizzare la Firma Elettronica Semplice grazie al principio di non discriminazione o neutralità della forma dei documenti e delle firme elettroniche. L’efficacia probatoria del documento è rimessa poi alla libera decisione del giudice che terrà quindi conto delle sue caratteristiche di immodificabilità, integrità e sicurezza come stabilito dall’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

La firma semplice è sufficiente?

Quindi, qual è l’opzione migliore per procedere alla firma dei contratti di investimento finanziario? In generale, la Firma Elettronica Semplice rimane la soluzione più facile ed efficiente da utilizzare nella firma dei contratti di investimento finanziario in quanto semplifica al massimo il processo di firma per il cliente. Nonostante la sua efficacia probatoria sia provata e definita, l’identificazione del firmatario resta però comunque meno forte di quella di altri tipi di firma elettronica più complessi - come ad esempio la Firma Elettronica Avanzata (FEA) -. 

In effetti, la FEA potrebbe essere una valida alternativa per la firma dei contratti di investimento, ma potrebbe causare dei costi maggiori per le piattaforme di investimento a causa della sua mise en place. I diversi step per apporre la firma poi, compreso il caricamento del documento di identità, potrebbero rendere meno fluido il processo di firma per il cliente con il rischio che si spazientisca sapendo che i suoi documenti sono stati già raccolti in separata sede prima della firma del contratto.

Per ultimo, l’utilizzo della Firma Elettronica Qualificata in questo tipo di contratti potrebbe apportare al processo di firma un’efficacia probatoria massima, rafforzando l’identità del cliente al momento della firma. Questo utilizzo, però, non risulta comunque l’opzione migliore né in termini di costi né in termini di fluidità del processo di firma. In effetti, oltre a tutti i diversi step invasivi, necessari per procedere alla firma del documento - come per esempio il riconoscimento facciale del firmatario - questo tipo di firma ha un costo ingente per chi la installa sul proprio sito web e non è sempre l’opzione ideale.

Ricapitolando

Dopo la sentenza della Corte di Cassazione sopra citata possiamo quindi affermare che la Firma Elettronica Semplice puo’ essere utilizzata per la firma dei contratti di investimento finanziario sia quanto si tratta di ordini di acquisto singoli e sia quando parliamo di contratti quadro.

Questo perché la Cassazione ribadisce che un tipo di firma elettronica in particolare non puo’ essere discriminata  in quanto tutelata a livello europeo dalle norme del regolamento eIDAS e dal CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale - in Italia.

Come già sai, la firma elettronica Yousign è conforme al regolamento eIDAS e Yousign è approvata come Autorità di Certificazione (Certification Authority - CA) riconosciuta e certificata a livello europeo per gli standard eIDAS.
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Alla firma dei documenti, non avrai nulla di cui preoccuparti perché ogni firma elettronica emessa tramite Yousign è giuridicamente vincolante nell'UE e ciò vuol dire che i documenti sono legalmente validi e riconosciuti. 

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